Art. 1
1 / 2In vigore dal 23 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, con cui è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;
Visto il decreto rettorale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1971, registro n. 10, foglio n. 107, con cui cessa dall'ufficio di assistente ordinario, con decorrenza dal 1 ottobre 1970, il dottor Aldo Cherubini, ultimo titolare del posto;
Accertata l'attuale mancanza alla cattedra succitata di aventi diritto all'inquadramento in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, in legge 30 novembre 1973, n. 766;
Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto stesso alla cattedra sopracitata;
Vista la nota del 20 marzo 1978 del direttore della clinica neurologica II dell'Università di Pisa, con la quale chiede che alla cattedra venga assegnato un posto di assistente ordinario per espletare le attività istituzionali di didattica e di ricerca carenti, a causa della scarsità di personale docente e tenuto conto del numero degli studenti frequentanti;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l'opportunità di assegnare il posto in questione alla cattedra di clinica neurologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è recuperato.
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