Art. 1

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In vigore dal 19 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 217 e 218, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti, annessa alla facoltà di economia e commercio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di economia e merceologia degli alimenti (Scuola diretta a fini speciali) Art. 217. - Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è annessa ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con sede presso l'istituto di merceologia, la scuola di economia e merceologia degli alimenti. La scuola si propone di provvedere alla preparazione culturale e tecnica di specialisti idonei alla organizzazione dei servizi alimentari delle comunità, fornendo loro tutte le conoscenze per una razionale impostazione dietetica e nutritiva. La durata del corso degli studi è di due anni. Titolo richiesto per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di II grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola, saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno. Art. 218. - Il piano di studi della scuola è costituito da sette corsi annuali e cinque corsi semestrali. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di chimica con esercitazioni; 2) merceologia alimentare con esercitazioni; 3) legislazione sugli alimenti; 4) imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari (sem.); 5) economia e statistica del settore alimentare; 6) lingua inglese I corso (sem.). 2° Anno: 1) igiene degli alimenti; 2) elementi di chimica fisiologica; 3) fisiologia della nutrizione umana; 4) organizzazione e gestione dei servizi alimentari (sem.); 5) ecologia applicata al settore alimentare (sem.); 6) lingua inglese II corso (sem.). Alla fine del 2° corso lo studente che avrà superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi, dovrà sostenere un colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e merceologia degli alimenti. Tale colloquio verterà su un riepilogo generale delle discipline fondamentali, dinnanzi ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola. Resta in facoltà dello studente presentare alternativamente una tesi di diploma, con elementi di carattere sperimentale, su tema approvato dal docente della materia cui il tema stesso si riferisce. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti sono per ora così determinate: tassa di immatricolazione................................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione............................... L. 30.000 soprattassa esami profitto................................ L. 7.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 284
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