Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 156 a 172, relativi alla scuola superiore delle comunicazioni sociali, diretta a fini speciali, per effetto del riordinamento della scuola medesima, mutano, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, come segue:
Scuola superiore delle comunicazioni sociali
L'art. 156 resta invariato.
Il testo dell'attuale art. 157 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 157.- La durata legale del corso di studio della scuola è di due anni. Sono titoli di ammissione: la laurea nei vari indirizzi della facoltà di lettere e filosofia e di magistero e le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche, in sociologia, in architettura, in economia e commercio (solo per l'indirizzo pubblicita), in scienze statistiche (solo per l'indirizzo pubblicita).
L'art. 158 resta invariato.
Il testo dell'attuale art. 159 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 159. - La scuola rilascia tre diplomi:
a) diploma in giornalismo;
b) diploma in pubblicità;
c) diploma in scienze dello spettacolo.
Gli articoli 160 e 161 sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 160 - Diploma in giornalismo. - Materie costitutive:
fondamenti teologici delle comunicazioni sociali;
etica delle comunicazioni sociali;
dottrina e tecnica del giornalismo (due annualita);
storia del giornalismo;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione e della cultura.
Materie ausiliarie - tre materie a scelta tra:
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia e critica del cinema;
storia della musica;
storia e teoria degli audiovisivi;
etnologia;
semiologia;
storia della filosofia contemporanea.
L'art. 162, che prende il n. 161, è soppresso e sostituito come segue:
Art. 161 - Diploma in pubblicità. - Materie costitutive:
fondamenti teologici delle comunicazioni sociali;
etica delle comunicazioni sociali;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione;
storia e critica del cinema, oppure dottrina e tecnica del giornalismo;
dottrina e tecnica della pubblicità (due annualita);
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
psicologia della pubblicità;
economia dell'impresa;
ricerche di marketing;
mezzi pubblicitari: pubblicità a stampa, cinematografica, radiofonica e televisiva, al punto di vendita.
Gli articoli 163, 164, e 165 sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 162 - Diploma in scienze dello spettacolo. - Materie costitutive:
fondamenti teologici delle comunicazioni sociali;
etica delle comunicazioni sociali;
storia del teatro e dello spettacolo (*);
storia e critica del cinema (*);
drammaturgia teorica;
semiologia;
sociologia della comunicazione e della cultura;
psicologia sociale.
Materie ausiliarie - tre materie a scelta tra:
storia della musica;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia e teoria degli audiovisivi;
storia della filosofia contemporanea.
(*) Gli allievi sono tenuti a biennalizzare storia e critica del cinema oppure storia del teatro e dello spettacolo.
L'art. 166 diventa 163.
L'art. 167, che prende il n. 164 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 164. - Gli esami della scuola superiore delle comunicazioni sociali sono di profitto e di diploma.
Gli esami di profitto, anche per le materie pluriennali, si svolgono alla fine di ciascun anno.
L'ammissione all'esame di diploma richiede l'aver superato tutti gli esami su tutte le materie costitutive e dove previsto sul numero stabilito di materie ausiliarie.
Gli articoli 168, 169, 170, 171 e 172 diventano rispettivamente articoli 165, 166, 167, 168 e 169.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 285
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-10;589#art-1