Art. 3
3 / 3In vigore dal 28 apr 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - COSSIGA - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;132#art-3