Art. 6
6 / 8In vigore dal 28 apr 1978
A norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennità di cui all'art. 907 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.
A norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;131#art-6