Art. 3
3 / 8In vigore dal 28 apr 1978
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è sostituito dal seguente:
"Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione o impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico e archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;131#art-3