Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente d" lega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le società, nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonché il domicilio la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell', di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le società hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualità di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;131#art-1