Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 6 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipale" di Milano non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dell'interno; Decreta: Articolo unico L'ente pubblico "Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipali" di Milano è soppresso. Le funzioni ed i fondi di riserva della cassa sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI - COLOMBO - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;286#art-1