Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: . Il "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova è soppresso.
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