Art. 1
1 / 2In vigore dal 30 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
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Il "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;274#art-1