Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che gli enti pubblici "Automobile clubs locali" di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo; Decreta: Articolo unico Gli enti pubblici "Automobile clubs locali" di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. La dizione "Automobile clubs d'Italia" (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di "Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali e locali di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - PASTORINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 14
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