Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, adottate rispettivamente il 12 luglio 1976 e 12 dicembre 1977, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà dell'Università di Roma;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dottor Giovanni Pellettieri e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Pellettieri, alla I cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 203
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-22;289#art-1