Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta la opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 512, che ha modificato il consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino;
Veduta la rettorale del 31 gennaio 1978;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 512, è rettificato nel senso che all'art. 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I membri di cui alla lettera i) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 283
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-15;587#art-1