Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 353, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un centro interfacoltà di misure. Centro interfacoltà di misure Art. 354. - Il centro interfacoltà di misure ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Parma, le strumentazioni di misura di cui esso dispone, nonché di promuovere la conoscenza e l'impiego di nuove metodiche di misura. Art. 355. - Sono organi del centro: a) il direttore; b) il consiglio direttivo. Il direttore del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo fra i professori di ruolo dell'Università. Il consiglio direttivo è composto da due rappresentanti di ciascuna facoltà scientifica scelti fra i docenti delle facoltà che intendono avvalersi del centro. Art. 356. - Il direttore ed il consiglio direttivo durano in carica un triennio. Art. 357. - Mediante apposita convenzione, il centro può fornire prestazioni a pagamento, su commissioni di istituti appartenenti ad altre Università, di pubblica amministrazione e privata, nell'osservanza delle norme approvate dal regolamento del centro. Art. 358. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del senato accademico e dei consigli delle facoltà interessate. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore. Art. 359. - Il centro fruisce di una dotazione annua stabilita dal consiglio di amministrazione ogni biennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 144
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