Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 1 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;. Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Dopo l'art. 46, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione dell'istituto di psicologia, annesso alla facoltà di lettere e filosofia. Istituto di psicologia Art. 47. - L'istituto di psicologia è policattedra e comprende gli insegnamenti di psicologia I, psicologia II, psicolinguistica, psicologia sociale, psicologia applicata. L'istituto ha lo scopo di coordinare e potenziare l'insegnamento della psicologia e favorire la ricerca scientifica. L'istituto ha sede autonoma in via Divisi, 81 e dispone di una biblioteca specializzata per lo studio delle scienze del comportamento, di una ricca testoteca, di un laboratorio di psicologia animale e di altre fondamentali apparecchiature per la ricerca scientifica e di laboratorio. La direzione dell'istituto è affidata ad uno dei titolari delle singole discipline. Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti di ruolo, i contrattisti, gli assegnisti e vi collaborano, inoltre, studiosi e ricercatori di scienze del comportamento. Con la dotazione assegnata all'istituto del consiglio di amministrazione dell'Università, nonché con gli eventuali fondi straordinari e/o elargizioni di altri enti e istituzioni, l'istituto è in grado di provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 142
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;451#art-1