Art. 98 · Norme concernenti l'attività dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 98

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Norme concernenti l'attività dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS

In vigore dal 13 giu 1978
Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni: a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari ovvero eccezionalmente da garanzie personali; b) sovvenzioni e sconti cambiari; c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe; d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione; e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro. Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui al primo comma sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria. Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato. , L. n. 298/1953 , c. 4°, L. n. 183/1976 Idem, u.c.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-98