Art. 92 · Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 92

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Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

In vigore dal 13 giu 1978
I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli, istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale: a) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime; b) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni; c) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) è fissato ai sensi dell', primo comma. I criteri, le procedure e le modalità previste dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, si applicano per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a), b) e c) del presente articolo. I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e dei Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno. , c. 1°, L. n. 634/1957; , L. n. 167/1960; , L. n. 649/1961; , L. n. 717/1965; , c. 2°, L. n. 38/1967 , c. 2°, L. n. 634/1957; , c. 4°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 1°, L. n. 623/1959; , c. 4°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 4°, L. n. 634/1957
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-92