Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 80
21 / 173Dichiarazione delle imprese sulla manodopera
In vigore dal 13 giu 1978
Per il periodo indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformità, e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.
Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformità, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone - previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni - la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.
Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformità, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-80