Art. 78 · Determinazione del capitale investito
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 78

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Determinazione del capitale investito

In vigore dal 13 giu 1978
Gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nei territori di cui all', da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario. Il relativo accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato. , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2°
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-78