Art. 76 · Autorizzazione per nuovi investimenti
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 76

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Autorizzazione per nuovi investimenti

In vigore dal 13 giu 1978
Alle imprese industriali ubicate nei territori di cui all' non è applicabile il limite di 500 milioni di lire previsto, ai fini della concessione del credito agevolato, dall', primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all' per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie di cui alla presente Rubrica, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal 1° comma dell' del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse. , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 3°
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