Art. 67 · Anticipata estinzione del finanziamento
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 67

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Anticipata estinzione del finanziamento

In vigore dal 13 giu 1978
In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi delle disposizioni della presente rubrica o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo, ai sensi dell' del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento. In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dall', l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini, senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato. , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2 Idem, c. 3 Idem, c. 4
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