Art. 61 · Determinazione dei tassi agevolati
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoSez. III

Art. 61

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Determinazione dei tassi agevolati

In vigore dal 13 giu 1978
Per le iniziative localizzate nei territori di cui all', il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675, è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell', primo comma, lett. a) della legge stessa, è pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento. Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all', la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che è elevata da tre a cinque anni. , c. 3° e 5° L. n. 675/1977 , c. 6°, L. n. 675/1977
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-61