Art. 6 · Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 6

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Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

In vigore dal 13 giu 1978
Tra le funzioni e i poteri esercitati dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell', quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del presente Testo Unico; in particolare il CIPI: a) emana direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui all' per le iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire; b) fissa i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformità delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione ed i centri di ricerca - con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni, ai sensi dell'; c) fissa, ai sensi dell', i criteri e le modalità per la concessione del contributo in conto capitale, ivi compreso quello a favore di impianti commerciali e di servizi e per il coordinamento con le agevolazioni creditizie; d) delibera, ai sensi dell', l'ammissione a contributo in conto capitale delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi; e) esprime l'eventuale valutazione di difformità dagli indirizzi della programmazione economica per i progetti di investimento relativi ad impianti di importo superiore ai 10 miliardi di cui all'; f) indica i settori industriali ai fini della applicazione dello sgravio, di cui all', sugli oneri contributivi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale; g) fissa i criteri e le modalità per la concessione del contributo occorrente alla realizzazione della società per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui all' del presente Testo Unico; h) definisce le direttive, i criteri e le modalità per assicurare, in particolare, sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato di cui all' e la concessione del contributo in conto capitale di cui all', sia il coordinamento dei predetti contributi con quello in conto canoni di cui all'. Il CIPI - ai sensi dell', commi primo, secondo, quarto e settimo, dell', comma quinto, dell', comma primo lett. e), dell', comma settimo e dell', comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 - esercita tra l'altro, in materia di ristrutturazione e riconversione industriale, le seguenti attribuzioni: a) determina gli indirizzi di politica industriale i quali dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nei territori di cui all' la creazione di occupazione aggiuntiva; b) fissa le direttive per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno, ai sensi dell', comma secondo, lettera b) della legge 12 agosto 1977, n. 675; c) determina, tra le direttive per la gestione del "fondo speciale per la ricerca applicata", quelle relative alla imputazione di finanziamenti alla quota di cui all', riservata ai territori di cui all'; d) determina, in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione, direttive coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; e) stabilisce le direttive per i nuovi interventi da parte della GEPI S.p.A. e la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno ai sensi dell', undecimo comma; f) può modificare, su conforme parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675, la percentuale di riserva delle agevolazioni finanziarie, previste dall', secondo comma, per i territori di cui all'; g) stabilisce la misura dei contributi di cui alla lett. e) del primo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'; h) accerta, in sede di approvazione dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, ai termini del settimo comma dell', l'osservanza della riserva di investimenti in favore dei territori di cui all'; i) approva il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'. , c. 5°, L. n. 675/1977 , c. 1°, L. n. 183/1976, , c. 1°, 2° e 5°, L. n. 183/1976 , c. 3, L. n. 183/1976; , c. 1°, 2° e 4°, L. n. 183/1976 , c. 4°, 5°, 6° e 7°, L. n. 183/1976 , c. 1° e 2°, L. n. 183/1976; , c. 1°, 2° e 4°, L. n. 183/1976 , D.L. n. 156/1976, conv. L. n. 350/1976 , L. n. 183/1976 , c. 1°, L. n. 183/1976 , D.P.R. n. 902/1976 , c. 1°, L. n. 675/1977 Idem, , c. 2°, lett. b) Idem, , c. 2°, lett. c) Idem, , c. 4° Idem, , c. 7° Idem, , c. 5° Idem, , c. 1°, lett. c) Idem, , c. 7° Idem, , c. 5°
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-6