Art. 58 · Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoSez. III

Art. 58

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Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica

In vigore dal 13 giu 1978
Nell'ambito del programma di cui all' la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui, in conformità delle direttive del CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all', per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale. Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all', del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980. , c. 1°, 2°, L. n. 634/1957 , c. 1°, L. n. 853/1971
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-58