Art. 43 · Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IIICapo I

Art. 43

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Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali

In vigore dal 13 giu 1978
Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all' della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente Capo, le Regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquennale di cui all' e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE. Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge. Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all', primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle Regioni è effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalità di cui all'articolo medesimo. Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo è riservata, per gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all' della Costituzione, alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'. Alle predette Regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all' della Costituzione. Per l'attuazione, nei territori indicati nell', di interventi straordinari con priorità per i settori appresso indicati, il fondo di cui al terzo comma è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:° a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali; b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali; c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione; d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi saranno osservati i seguenti principi fondamentali: 1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti uno o più nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile; 2) i contributi per le iniziative di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. L'assegnazione dei contributi speciali di cui all', terzo comma, della Costituzione è effettuata con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno, con i criteri e le modalità indicati all' della legge 16 maggio 1970, n. 281. , c. 1°, L. n. 853/1971 Idem, c. 2° , c. 2°, L. n. 281/ 1970; , c. 5°, L. n. 853/1971 Idem, c. 6° Idem, c. 7° , c. 1°, L. n. 78/1974 Idem, c. 2° , L. n. 78/1974 , L. n. 281/1970
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-43