Art. 36 · Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo IV

Art. 36

134 / 173

Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

In vigore dal 18 nov 1984
Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua, di cui all' del citato T.U., può essere prorogata per due quadrienni. Ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per i territori di cui all', può essere utilizzata la Cassa per il Mezzogiorno.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-36