Art. 33 · Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondo Europeo di sviluppo regionale
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 33

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Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondo Europeo di sviluppo regionale

In vigore dal 13 giu 1978
Ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 724/75, concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione dell'indicato regolamento, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e alla acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso. , c. 2°, L. n. 748/1975
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-33