Art. 31 · Norme concernenti i prestiti esteri
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 31

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Norme concernenti i prestiti esteri

In vigore dal 13 giu 1978
I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui al precedente , comma terzo, n. 1, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dello nonché dell', la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell' del Testo Unico. , c. 1°, L. n. 183/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4°
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