Art. 29 · Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 29

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Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri

In vigore dal 13 giu 1978
In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 1 dello stesso comma - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento diretto e indiretto delle iniziative indicate al comma terzo dell' e dei progetti speciali di cui all'. Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attività della Cassa stessa, prima del termine di detta attività sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma dell' è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa. L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del CIPE sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo. , c. 1°, L. n. 166/1952; . c. 2°, L. n. 949/1952; , L. n. 183/1976 , c. 2°, L. n. 166/1952 Idem, c. 3° , c. 5°, L. n. 166/1952; , c. 6°, L. n. 853/1971 , c. 1°, L. n. 608/1964
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-29