Art. 23 · Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo II

Art. 23

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Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici

In vigore dal 18 nov 1984
I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla metà. I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-23