Art. 22 · Agevolazioni fiscali
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo II

Art. 22

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Agevolazioni fiscali

In vigore dal 30 ott 1993
La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall' del presente Testo Unico, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento e di concessione. Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà. L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed è determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono ridotte alla metà.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
  • Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 66, comma 7) che e' abrogato l'art. 22, comma 4, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-22