Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Titolo II›Capo I
Art. 20
131 / 173Durata di attività
In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980. Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall', secondo comma, in materia di prestiti esteri.
, L. n. 717/1965
, L. n. 646/1950; , L. n. 298/1953
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-20