Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Titolo II›Capo I
Art. 19
130 / 173Bilancio
In vigore dal 13 giu 1978
L'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.
Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento.
, c. 1°, L. n. 717/1965; , L. n. 62/1964
, c. 2°, L. n. 717/1965
, c. 3°, L. n. 717/1965
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-19