Art. 19 · Bilancio
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoTitolo IICapo I

Art. 19

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Bilancio

In vigore dal 13 giu 1978
L'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato. Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento. , c. 1°, L. n. 717/1965; , L. n. 62/1964 , c. 2°, L. n. 717/1965 , c. 3°, L. n. 717/1965
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-19