Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 172
95 / 173Disposizioni relative a singole Regioni
In vigore dal 13 giu 1978
Le disposizioni del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppresse ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda - concernente disposizioni per singole Regioni, articoli dal 159 al 315 - che restano in vigore con le modificazioni, sostituzioni e integrazioni apportate dalle leggi successivamente emanate a favore delle Regioni medesime.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-172