Art. 170 · Contributi finanziari alla SVIMEZ
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 170

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Contributi finanziari alla SVIMEZ

In vigore dal 29 mar 1986
Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso alla Associazione predetta, per il quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto disposto dall' della legge 20 marzo 1968, n. 392, e dall', comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fissato nella misura di lire 600 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le disponibilità di cui all' del presente Testo Unico.

Note all'articolo

  • La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985". La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso". La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse. La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-170