Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 162
85 / 173Costruzione impianti sportivi previsti dai progetti speciali
In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attività sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'.
Gli impianti di formazione sportiva di cui al presente articolo nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;
2) palestre coperte di esercizio sportive, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;
3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;
4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attività ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;
5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa.
L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.
I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini del presente articolo, la loro attività ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.
La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorità ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.
Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui al presente articolo entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvederà di ufficio la Cassa stessa.
Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovrà essere tenuto conto altresì degli interventi già effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.
, L. n. 781/1975
, c. 1°, L. n. 781/1975
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
, c. 1°, L. n. 791/1975
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-162