Art. 155 · Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 155

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Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali

In vigore dal 13 giu 1978
La Cassa per il Mezzogiorno può concedere, nei limiti e con le modalità fissati dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all', ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie. La Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all' può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi e approvati dalla competente Regione. L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza. , c. 2°, L. n. 1462/1962; , c. 1°, lett. c), L. n. 183/1976 , c. 1°, L. n. 717/1965; , c. 1°, L. n. 183/1976 , c. 9°, L. n. 634/1957
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