Art. 152 · Decorrenza delle norme sul credito agevolato
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 152

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Decorrenza delle norme sul credito agevolato

In vigore dal 13 giu 1978
A decorrere dalla data del 9 novembre 1976 sono soppresse le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali, contenute nella legge 30 luglio 1959, n. 623, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523. Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi sopracitate che alla data predetta non siano state ancora oggetto di parere di conformità o non siano state ancora esaminate dal Comitato di cui all' della legge 30 luglio 1959, n. 623, saranno esaminate a norma degli articoli dal 62 al 68 e dal 71 all'80. Ai fini delle necessarie priorità della istruttoria e delle altre valutazioni previste dai predetti articoli viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli Istituti di credito. , c. 6°, L. n. 183/1976; , u.c, D.P.R. n. 902/1976 . c. 1°, D.P.R. 183/1976 Idem, c. 2°
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-152