Art. 133 · Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori meridionali
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 133

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Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori meridionali

In vigore dal 13 giu 1978
Nelle aree ricomprese nei territori di cui all' nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui all' e delle direttive da esso previste, può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino ad un massimo di 12 mesi, mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell' della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al secondo comma, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario. I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle Regioni competenti e la relativa spesa graverà sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per gli esercizi 1976-77 e 1977-78. I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale di cui al terzo comma ovvero l'avviamento a livori relativi previsti al successivo comma. I lavoratori iscritti nelle liste di cui al terzo comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti disposizioni. , c. 1°, D.L. n. 291/1977, conv. con modific. in L. n. 501/1977 Idem, c. 2° Idem, c. 4° Idem, c. 5° Idem, c. 6° Idem, c. 7° Idem,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-133