Art. 130 · Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 130

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Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici

In vigore dal 13 giu 1978
È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi, e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nei territori di cui all' nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'. Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro. I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti. Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti. Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dal presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi. °, c. 1°, L. n. 876/1973 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4° Idem, c. 5° Idem, c. 6°
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