Art. 122 · Fidejussione del fondo interbancario
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 122

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Fidejussione del fondo interbancario

In vigore dal 13 giu 1978
Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all' è elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, può concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie. , c. 2°, L. n. 153/1975
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-122