Art. 121 · Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 121

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Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno

In vigore dal 29 mar 1986
La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all', comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all', è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso e fino ai 31 dicembre 1980.

Note all'articolo

  • La L. 1 marzo 1986, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985". La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso". La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse. La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge". La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-121