Art. 120 · Riduzione tariffaria dell'energia elettrica
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 120

51 / 173

Riduzione tariffaria dell'energia elettrica

In vigore dal 13 giu 1978
Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all', del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980. , c. 1°, L. n. 853/1971
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-120