Art. 110 · Riserva di fondi per la ricerca applicata
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo VSez. I

Art. 110

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Riserva di fondi per la ricerca applicata

In vigore dal 13 giu 1978
Il 40 per cento del fondo speciale di cui all' della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrato dall' della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è destinato alla ricerca applicata nei territori di cui all'. Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell' della legge 14 ottobre 1974, n. 652, non copra il predetto 40 per cento, il CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell' della citata legge 14 ottobre 1974, n. 652, o al Consiglio Nazionale delle ricerche per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nei territori di cui all'. , c. 1°, L. n. 652/1974 Idem, c. 2°
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-110