Art. 107 · Riserva di investimenti pubblici
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo VSez. I

Art. 107

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Riserva di investimenti pubblici

In vigore dal 13 giu 1978
Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all' una quota non inferiore ai 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'. Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'. Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori. Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale; destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati. Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno. In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo. Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro delle Partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'. Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all' del Testo Unico. Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua: a) i nuovi interventi previsti dall', comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all' e nelle aree delimitate ai sensi dell' del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell', settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale. Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall' della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675. Gli stanziamenti recati dall' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'. Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all', il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri. La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell', quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo. Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell', secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all' o in quelli a particolare depressione del Centro Nord. La quota relativa ai progetti specifici di cui all', primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all', è fissata nella misura del 70 per cento. Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo. , c. 1°, L. n. 717/1965; , c. 1°, L. n. 853/1971 , c. 2°, L. n. 634/1957 , c. 2°, L. n. 853/1971 Idem, c. 3° , c. 4°, L. n. 853/1971 , c. 3° e 4°, L. n. 634/1957; , c. 2°, L. n. 717/1965; , c. 5°, L. n. 853/1971 , c. 6°, L. n. 853/1971 , c. 7°, L. n. 675/1977 Idem, c. 8° Idem, c. 9° , c. 4°; L. n. 865/1971 , c. 7°; , c. 1°, lett. b), L. n. 675/1977 , c. 2°, L. n. 675/1977 , c. 8°, L. n. 517/1975 , c. 1°, n. 3, D.L. n. 156/1976 e art. unico L. di conv. n. 350/1976 , c. 5°, L. n. 285/1977 Idem, , c. 2° Idem, , c. 1° , u.c., L. n. 717/1965 e , c. 6° e n.c., L. n. 853/1971
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-107