Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Titolo I›Capo I
Art. 1
97 / 173Sfera territoriale di applicazione
In vigore dal 13 giu 1978
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ( della legge 2 maggio 1976, n. 183 e articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 664)
Sfera territoriale di applicazione
Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.
, L. n. 646/1950; art. unico, L. n. 13/1955; , L. n. 105/1955; art. unico, L. n. 760/1956; art. unico, L. n. 2523/1952
, c. 2°, L. n. 646/1950; , L. n. 634/1957
Art. unico, L. n. 2523/1952; , c. 2° L. n. 853/1971
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-1