Art. 9
Capo I

Art. 9

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In vigore dal 14 apr 1978
L'Università degli studi di Udine, potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature. Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-9