Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 14 apr 1978
È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB, modificato con decreto ministeriale interno n. 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973. Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario o da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il presidente del comitato tecnico amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-8