Capo V
Art. 46
46 / 48In vigore dal 14 apr 1978
In considerazione delle finalità culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nell'area del Friuli-Venezia Giulia, si consente la realizzazione in Duino-Aurisina di un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari.
Per la realizzazione in Duino-Aurisina del collegio di cui al precedente comma la regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'art. 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, potrà procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati.
I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla regione gratuitamente a disposizione dal collegio, mediante convenzione con l'ente gestore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-46