Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 14 apr 1978
Nell'Università degli studi di cui al presente capo le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate dai comitati ordinatori di cui all', comma secondo, lettera C), della legge 8 agosto 1977, n. 546, composti di tre membri. I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e ad privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni (di cui all' proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1978-79. I membri dei comitati ordinatori per due terzi sono costituiti da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle Università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati. Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti. All'atto della loro costituzione i comitati ordinatori eleggono nel proprio seno il presidente. Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati. Nel caso si presenti la necessità di nominare un nuovo presidente, i membri di cui al precedente comma partecipano alla relativa elezione. Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo raggiungano il numero di quindici, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorchè i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti raggiungano il numero di tre. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato. Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-4