Art. 37
Capo IV

Art. 37

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In vigore dal 14 apr 1978
Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà, ed è composto dal direttore che lo presiede, dai professori ufficiali della scuola, e da rappresentanti degli allievi, nelle proporzioni e secondo le modalità di partecipazione di cui all' del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di consiglio di facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-37